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Ora sei in: Home Tartufi L. 17 maggio 1991, n. 162

Legge 17 maggio 1991, n. 162

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

  1. Il numero 5) del primo comma dell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".

  2. Al numero 5) del terzo comma dell’articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole:"Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".

  3. La lettera a) dell’articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituita dalla seguente: "a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;"

  4. Il numero 5) dell’allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, è sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".

  5. Nell’allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt.";

  2. a fianco delle classifiche:"Pezzi di tartufo e:Tritume di tartufo", dopo la voce:"Tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti :"Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.".

  3.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla conoscere come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

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